(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 244 c.p.c. sulla necessitā di un'indicazione specifica dei fatti da provare per testimoni non va intesa in modo rigorosamente formalistico, ma in relazione all'oggetto della prova, cosicché, qualora questa riguardi un comportamento o un'attivitā che si frazioni in circostanze molteplici non elencate in modo preciso, č sufficiente precisare la natura di detto comportamento o di detta attivitā (fermo restando che nell'interpretazione del significato e della portata delle deduzioni probatorie occorre tenere presente la loro finalitā, in relazione alla concreta materia del contendere), in modo da permettere alla controparte di contrastarne la prova, attraverso la deduzione e l'accertamento di attivitā o comportamenti di carattere diverso. D'altra parte, una volta che i fatti sono indicati nei loro estremi essenziali, spetta al difensore e al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, l'eventuale individuazione dei loro dettagli.