(massima n. 1)
Al fine della ammissione della prova testimoniale, l'indagine del giudice di merito sui requisiti di specificitā e rilevanza dei capitoli formulati dalla parte istante, va condotta non soltanto alla stregua della letterale formulazione dei capitoli medesimi, ma anche ponendo il loro contenuto in correlazione agli altri atti di causa ed alle deduzioni dei contendenti, nonché tenendo conto della facoltā di chiedere chiarimenti e precisazioni ai testi, ai sensi dell'art. 253 c.p.c.