(massima n. 1)
La specificazione, nei relativi capitoli, dei fatti da provare mediante testi, prevista dall'art. 244 c.p.c., è diretta a soddisfare la duplice esigenza di consentire al giudice di valutare, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, l'influenza dello stesso ai fini della decisione e di consentire alla controparte di predisporre, mediante l'indicazione dei propri testi, l'eventuale dimostrazione della tesi contraria; da ciò deriva che, ai fini dell'ammissibilità è necessario e sufficiente che i fatti indicati nei capitoli siano sintetizzati in maniera da soddisfare le citate esigenze, mentre la precisazione di tutti i dettagli da parte del teste resta riservata alla diligenza del giudice e delle parti durante l'espletamento del mezzo istruttorio.