(massima n. 1)
Poiché la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti o giudizi, il giudice del merito deve negare valore probatorio decisivo alla deposizione testimoniale che si traduca in una interpretazione del tutto soggettiva o in un mero apprezzamento tecnico del fatto, senza indicare dati obiettivi e modalitą specifiche della situazione concreta, che possano far uscire la percezione sensoria da un ambito puramente soggettivo e trasformarla in un convincimento scaturente obiettivamente dal fatto. (Nella specie, alla stregua del principio che precede, la Suprema Corte ha reputato corretta la decisione del giudice del merito il quale in un giudizio diretto al risarcimento del danno conseguito ad una caduta dovuta all'assunta difettosa illuminazione non aveva riconosciuto valore decisivo alle deposizioni dei testi i quali si erano limitati ad una generica affermazione circa la non sufficienza dell'illuminazione).