(massima n. 1)
Il datore di lavoro non può fornire per testimoni la prova della rispondenza dei criteri di scelta dei dipendenti da porre in cassa integrazione alle esigenze tecnico-produttive dell'azienda limitandosi ad articolare la prova stessa unicamente sulla suddetta rispondenza senza alcuna precisazione dei criteri concretamente adottati perché in tal modo la prova testimoniale non è dedotta su un fatto ma su un giudizio. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la prova per testi articolata sulla esclusiva, generica circostanza: «che i lavoratori erano stati posti in Cigs tenendo presenti le esigenze tecnico-produttive»).