(massima n. 1)
Nel rito del lavoro — che soggiace alle norme del processo ordinario, ove non sia diversamente stabilito e non sia configurabile una incompatibilità con le stesse — il principio di immediatezza e di concentrazione del giudizio si risolve, non già nel divieto di delegare l'espletamento di mezzi istruttori ad altro giudice, bensì in un ulteriore limite al potere discrezionale, riservato al giudice dall'art. 203 c.p.c., di disporre l'assunzione di mezzi di prova fuori dall'ambito territoriale di sua competenza, con delega ad altro giudice. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto non censurabile sotto tale profilo la pronuncia del giudice del merito fondata sulle risultanze di una prova delegata espletata, senza opposizione della controparte, nella circoscrizione dove risiedevano numerosi testimoni).