(massima n. 1)
In tema di assunzione di mezzi di prova fuori della circoscrizione del tribunale, l'art. 203 c.p.c. riserva alla valutazione discrezionale del giudice (fondata su considerazioni relative al miglior reperimento della prova, o a ragioni di economia e speditezza) la decisione in ordine all'assunzione diretta o per delega della prova, e perciò il giudice, anche in caso di espressa richiesta di parte, ha la facoltà e non l'obbligo di disporre l'assunzione per delega di alcuni mezzi di prova; il suddetto potere discrezionale attribuito al giudice dal citato art. 203 incontra un limite, nel rito del lavoro, in relazione ai principi di concentrazione e immediatezza cui è ispirato il processo, con la conseguenza che non abbisognano di esplicitazione in un provvedimento espresso di motivato rispetto della diversa richiesta di parte le valutazioni discrezionali che, in conformità con le caratteristiche strutturali del rito, hanno determinato la scelta dell'assunzione diretta della prova, e che, pertanto, nel rito del lavoro il provvedimento declaratorio della necessità di assunzione diretta della prova può ritenersi implicitamente contenuto in quello di fissazione dell'udienza dinanzi a sé per l'assunzione della prova.