(massima n. 1)
In tema di prova delegata, allorquando il giudice, delegando ad altro il compito di assumere una prova, fissa, con ordinanza che deve essere comunicata alle parti, il termine entro il quale la prova medesima deve essere assunta indicandolo in un determinato numero di giorni o di mesi, il termine inizia a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento.