(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per Cassazione, benché proposto formalmente contro una sentenza che tenda nella sostanza ad ottenere l'annullamento di una ordinanza di ammissione di prova. Un tale provvedimento, infatti, non è in grado di pregiudicare direttamente la decisione della causa, avuto riguardo alla possibilità di essere revocato o modificato dallo stesso giudice che ebbe ad emetterlo, al suo carattere del tutto mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito ed al fatto che in quest'ultima rimangono assorbite le violazioni di legge e gli errori eventualmente commessi in istruttoria. Peraltro, una volta che il mezzo di prova sia stato ammesso non può essere posto in discussione il giudizio sulla sua rilevanza e decisività emesso nel corpo della pregressa attività istruttoria, poiché ogni critica o censura concernente quella valutazione non può che dirigersi contro la motivazione della sentenza, investendo l'apprezzamento dei fatti oggetto di prova compiuto dal giudice nel decidere la controversia.