(massima n. 1)
L'ordinanza istruttoria relativa all'ammissione di una prova, anche quando prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, č provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualsiasi efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore e, tanto meno, di ricorso per cassazione.