(massima n. 1)
Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all'istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione: č, difatti, consentito al giudice, in sede di valutazione delle prove ai fini del giudizio, considerare irrilevante anche l'oggetto di una prova testimoniale in precedenza ammessa ed espletata.