(massima n. 1)
Le ordinanze, anche se collegiali, conservano il carattere strumentale insito nella loro natura e funzione processuale pur quando involgono questioni attinenti al merito, sicché non possono produrre effetti preclusivi o altrimenti pregiudizievoli per la decisione della causa e sono sempre modificabili e revocabili pure per implicito (salve le limitazioni ex art. 177 c.p.c.) mediante la successiva sentenza, costituente il definitivo provvedimento decisorio, senza che sia neanche configurabile il vizio di contraddittorietą tra la sentenza e la precedente ordinanza, risolvendosi il relativo contrasto in una semplice revoca di quest'ultima.