(massima n. 1)
Le ordinanze emesse nel corso del giudizio oltre che revocabili e modificabili, anche implicitamente, hanno efficacia del tutto provvisoria e non comportano alcun effetto preclusivo, con la conseguenza che il giudice del merito, pur in presenza di tali ordinanze, può fondare il proprio convincimento su motivi sopravvenuti. (Fattispecie relativa ad ordinanza ammissiva di consulenza tecnica).