(massima n. 1)
Per il disposto dell'art. 1113, secondo comma, c.c., l'efficacia dell'opposizione del creditore, ai fini dell'impugnativa della divisione immobiliare di cui sia parte il debitore, č condizionata alla trascrizione dell'atto di opposizione anteriormente alla trascrizione della divisione. La trascrizione si pone quindi come una condizione di ammissibilitą della domanda del creditore che deve ex officio essere rilevata dal giudice senza la necessitą di un'eccezione di parte.