(massima n. 1)
Anche nella comunione pro indiviso č consentito ai partecipanti di delegare ad un soggetto l'amministrazione dei beni comuni e la rappresentanza, anche processuale, della comunione nei confronti dei terzi. In tal caso, l'amministratore acquisisce il potere di svolgere le stesse attivitā di amministrazione che, nell'interesse ed a tutela dei suddetti beni, spettano per legge ai singoli compartecipi.