(massima n. 1)
Il diritto del fallito di conservare, a norma dell'art. 47 L. fall., l'alloggio di sua proprietà destinato ad abitazione per sè e la sua famiglia fino al momento della vendita, non ha rilevanza esterna, ma soltanto nell'ambito del fallimento e presuppone che tale alloggio sia già di proprietà del fallito e come tale acquisito alla massa attiva, con la conseguenza che il diritto di proprietà su tale bene non può essere fatto valere dal fallito con azione diretta nei confronti del terzo estraneo al fallimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimazione processuale del fallito in controversia concernente l'acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull'immobile de quo, non trattandosi di azione relativa a diritto strettamente personale e non riscontrandosi inerzia del curatore fallimentare).