(massima n. 1)
Il decreto del tribunale fallimentare che, con riguardo a fallimento revocato, provvedendo sull'istanza del curatore di liquidare il suo compenso ponendolo a carico del creditore che aveva richiesto il fallimento ovvero a carico del fallito, respinga l'istanza senza curare che sia instaurato il contraddittorio nei confronti dei soggetti contro cui la domanda č rivolta, va cassato con rinvio perché il tribunale pronunci sulla domanda nel contraddittorio delle parti.