(massima n. 1)
Il curatore del fallimento, il quale, residente in un luogo compreso nel circondario, ma diverso dal capoluogo in cui vi č la sede del tribunale fallimentare, si rechi, a motivo del suo ufficio, presso detto tribunale o in altri luoghi di quel circondario, non ha diritto al trattamento di «missione», di cui al secondo comma, ultima parte, dell'art. 4 D.M. 27 novembre 1976 (trattamento fatto agli impiegati dello Stato con qualifica corrispondente all'ex grado quinto), atteso che tale norma va correlata all'obbligo del curatore di fissare la residenza nell'ambito del circondario del tribunale, di modo che la missione resta configurabile solo all'infuori di questo ambito.