(massima n. 1)
Nel caso di avvicendamento di più curatori in seno alla medesima procedura fallimentare, la liquidazione definitiva del compenso spettante al curatore sostituito è possibile non solo dopo il rendiconto finale, in modo da ragguagliare il compenso ai dati certi dell'attivo realizzato, ma anche prima delle operazioni di chiusura della procedura, purché, da un lato, si tenga conto di tutti gli elementi previsti e, quindi, non soltanto del ricavato delle operazioni di liquidazione, ma anche della liquidità comunque acquisita dal curatore durante la sua gestione, nonché dell'attività dal medesimo svolta per l'inventario dei beni, se ed in quanto significativa; e, dall'altro, si adottino accorgimenti tali da assicurare che il compenso complessivamente liquidato ai curatori succedutisi non superi la percentuale massima prevista dalla relativa disciplina (con la conseguenza che ciascuno di detti curatori può ricevere un compenso inferiore alle percentuali minime, in considerazione dell'incompletezza dell'attività svolta). In tal caso, il provvedimento con il quale, prima delle operazioni di chiusura della procedura, venga liquidato il compenso al curatore sostituito, proprio in quanto avente il carattere della definitività, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.