(massima n. 1)
L'azione di risarcimento dei danni nei confronti del curatore del fallimento, derivante da fatti illeciti che non incidano sul patrimonio fallimentare, ma danneggino direttamente beni del fallito rimasti estranei alla procedura concorsuale, in quanto fondata sull'art. 2043 c.c. ed esercitabile anche dal fallito, si distingue dall'azione di responsabilitā prevista dall'art. 38 della legge fall., ricollegabile invece alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico del curatore e spettante esclusivamente alla massa dei creditori; essa non č subordinata alla revoca dell'incarico ed alla presentazione del rendiconto, ma soggiace alla disciplina generale dell'azione aquiliana, anche in ordine al termine di prescrizione, il quale decorre dalla produzione del danno e non č soggetto a sospensione ai sensi dell'art. 2941 n. 6 c.c.: tale disposizione, infatti, riferendosi alle fattispecie di responsabilitā nascente dall'amministrazione di patrimoni altrui, non č applicabile al rapporto in questione, non compreso nell'attivo fallimentare.