(massima n. 1)
Avverso il provvedimento del tribunale fallimentare che pronunci in tema di revoca del curatore non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che il conferimento dell'ufficio non consolida un diritto soggettivo del curatore al mantenimento della sua funzione, né è idoneo ad interferire nella sfera soggettiva del fallito ovvero di alcuno dei singoli creditori, trattandosi di ufficio d'interesse pubblico da cui può essere disposta la rimozione in ogni tempo, laddove il tribunale ritenga che la permanenza del professionista chiamato a ricoprirlo possa pregiudicare gli interessi della procedura, con il corollario della palese natura meramente ordinatoria del provvedimento che pronuncia, sia positivamente che negativamente, sulla revoca. (Nella fattispecie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da uno dei due falliti e dagli eredi dell'altro avverso il rigetto della richiesta di revoca del curatore da essi rivolta al tribunale fallimentare e da quest'ultimo presa in considerazione quale segnalazione in vista dell'esercizio dei suoi poteri officiosi ai sensi dell'art. 37 legge fall.).