(massima n. 1)
Il vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. č ravvisabile quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'ufficio del giudice, non investita della funzione da detto ufficio esercitata. Ne consegue che il vizio anzidetto non ricorre quando, non essendo stato all'inizio del trimestre predisposto ai sensi degli artt. 113 e 114 att. c.p.c. il decreto di composizione dei collegi giudicanti, questi siano volta a volta formati, secondo le concrete esigenze dell'ufficio.