(massima n. 1)
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza ex art. 115, secondo comma, c.p.c., attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito e, pertanto, l'esercizio sia positivo che negativo del potere di fare ricorso al notorio non č sindacabile in sede di legittimitā ed egli non č tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo invece censurabile l'assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (c.d. notorietā locale) o in un particolare settore di attivitā o di affari da una collettivitā di persone di media cultura. (Nella specie, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di un'azienda alberghiera, la S.C ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale doveva ritenersi notorio che in Versilia la stagione turistica dura sei mesi).