(massima n. 1)
In virtł del principio dispositivo delle prove, ciascuna delle parti č libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo o di alcuni dei documenti in esso contenuti. Ne consegue che, non esistendo un principio di «immanenza» della prova documentale, e dovendo il giudice decidere la causa juxta alligata et probata, č onere della parte che intende avvalersene farsi rilasciare dal cancelliere, ex art. 76, disp. att. c.p.c., copia degli atti del fascicolo di controparte da inserire nel proprio fascicolo perché possano essere considerati dal giudice, tenuto a decidere, ai sensi dell'art. 115, c.p.c., sulla base del materiale probatorio sottoposto al suo esame.