(massima n. 1)
Il difetto di legittimazione attiva o passiva č rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio - e, dunque, anche in sede di legittimitā, - salvo che sul punto non si sia formato il giudicato, atteso che esso attiene alla regolare instaurazione del contraddittorio e che i principi costituzionali di incondizionato accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti e del giusto processo risulterebbero lesi se l'osservanza delle relative disposizioni dipendesse esclusivamente dalla iniziativa di parte. (Nella specie, relativa alla declaratoria di improcedibilitā per mancata autorizzazione del giudice delegato ex art. 167 legge fall., erroneamente applicata da parte del giudice d'appello in quanto sollevata da soggetto terzo rispetto ai soggetti della procedura di concordato, la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio il difetto della legittimazione della parte a sollevare l'eccezione.)