(massima n. 1)
Il pretore, allorché ritenga che la causa non rientri nella sua competenza di giudice del lavoro, può rimettere gli atti con ordinanza al giudice competente, a norma dell'art. 427 c.p.c., solo se non siano sorte tra le parti contestazioni sulla competenza, in presenza delle quali, invece, deve, ai sensi dell'art. 420, quarto comma, c.p.c., pronunciarsi con sentenza.