(massima n. 1)
In tema di reati contro il patrimonio commessi in danno di congiunti, la causa di non punibilitą e la condizione di non procedibilitą di cui ai commi primo e secondo dell'art. 649 c.p. si applicano anche alle ipotesi tentate dei delitti di cui agli artt. 628, 629 e 630 c.p., che non siano commesse con violenza alle persone.