(massima n. 1)
Non č applicabile l'esimente di cui all'art. 649 c.p. (fatti commessi in danno di congiunti), al reato di illecito uso di una tessera bancomat (di cui all'art. 12 D.L 3 maggio 1991, convertito in L. 5 luglio 1991, n. 197), nel caso in cui tale uso sia stato effettuato con carta di credito appartenente al coniuge separato di fatto, considerato che il reato di cui al suddetto art. 12 L. n. 197 del 1991 ha natura plurioffensiva avendo di mira la tutela del patrimonio e insieme della sicurezza dei traffici finanziari e commerciali e, pertanto, una dimensione lesiva che trascende il mero patrimonio individuale per estendersi, in modo pił o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica; ne consegue che esso confligge con la ratio della previsione di cui all'art. 649 c.p., la quale concerne esclusivamente i delitti contro il patrimonio e ha natura eccezionale che ne preclude l'applicazione in via analogica.