(massima n. 1)
In tema di delitti contro il patrimonio, la causa di non punibilitą per fatti in danno dei congiunti non trova applicazione nei casi in cui siano commessi con violenza fisica, consistente in qualsiasi atteggiamento di coartazione della libertą fisica del soggetto passivo, costretto pertanto a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di non convalida del fermo, motivata anche con la mancanza del requisito della violenza fisica, per il fatto commesso da un soggetto che, per procurarsi un ingiusto profitto, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i genitori a consegnargli la somma di denaro di euro 100, scagliando contro costoro vari oggetti dopo averli ripetutamente minacciati di morte).