(massima n. 1)
Non č punibile il furto commesso in danno del convivente "more uxorio", ma č punibile, a querela dell'offeso, il furto commesso in danno di persona giā convivente "more uxorio". (In motivazione, la Corte ha precisato che la prevalenza dell'interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole, posto a fondamento della causa soggettiva di esclusione della punibilitā di cui all'art. 649 c.p., ricorre anche con riguardo ai soggetti che siano, o siano stati, legati da un vincolo non matrimoniale, ma ugualmente caratterizzato da una convivenza tendenzialmente duratura, fondata sulla reciproca assistenza e su comuni ideali e stili di vita).