(massima n. 1)
L'operativitą dell'esimente di cui all'art. 649, comma primo, n. 1, c.p. per i delitti contro il patrimonio viene meno non con l'ordinanza presidenziale che autorizza in via provvisoria i coniugi a vivere separatamente, ma soltanto per effetto della pronuncia della sentenza che conclude il procedimento instaurato con l'azione di separazione legale tra i coniugi.