(massima n. 1)
Le limitazioni pubblicistiche incidenti sull'accesso ad una pubblica via non possono legittimare una corrispondente limitazione della servitù di passo, convenzionalmente costituita in relazione a detto accesso, in quanto estranee, per le finalità di ordine pubblicistico che tendono a perseguire, alla disciplina pattizia della servitù privata; quelle limitazioni non sono opponibili dal titolare del fondo servente a quello del fondo dominante.