(massima n. 1)
In tema di servitù volontaria, al fine di stabilire se un'opera innovatrice, eseguita dal proprietario del fondo servente, sia tale da impedire, restringere o rendere più gravoso l'esercizio della servitù, e, quindi, concretizzi violazione del divieto di cui all'art. 1067 secondo comma c.c., occorre far riferimento al titolo costitutivo della servitù medesima, nel senso cioè di considerare illegittima solo l'opera che comporti un'obiettiva diminuzione delle utilità, od insoddisfazione delle esigenze del fondo dominante, come contemplate nell'atto costitutivo, ovvero concretamente incida sulle modalità di esercizio del diritto, rendendole più difficoltose rispetto a quanto previsto nell'atto stesso.