(massima n. 1)
L'inosservanza, da parte del proprietario del fondo servente, del divieto di compiere opere, che rendano più incomodo l'esercizio della servitù (art. 1967 secondo comma c.c.), è ravvisabile con riferimento ad aggravi apprezzabili e permanenti, e, pertanto, va esclusa quando si tratti di opere che comportino una scomodità del predetto esercizio solo eventuale o saltuaria, ovvero si risolvano in un mero aggravio di spesa sopportabile dallo stesso autore. (Nella specie il proprietario di un cortile gravato di servitù di scarico delle acque pluviali di un edificio, aveva collocato in appoggio del muro di tale edificio, del quale era condomino, canne fumarie che non menomavano, secondo l'accertamento dei giudici del merito, la servitù di scarico, ma rendevano solo più complessa e costosa l'eventuale riparazione della condotta attraverso la quale si esercitava lo scarico stesso).