(massima n. 1)
Non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., la sopraelevazione sul lastrico solare con apertura di finestre in corrispondenza dei vani di abitazione di nuova realizzazione, in quanto la trasformazione dell'affaccio occasionale dal parapetto del lastrico stesso in quello quotidiano dalle indicate finestre non determina un incremento della inspectio e della prospectio sugli appartamenti vicini, essendo al contrario la veduta meno ampia e panoramica rispetto all'originario affaccio esercitato dal parapetto del terrazzo. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva altresì rilevato che la presenza di inferriate alle finestre restringeva l'esercizio della servitù di veduta, costringendo ad effettuare l'apertura delle stesse per spingere lo sguardo lateralmente).