(massima n. 2)
In tema di riassunzione del processo interrotto, mentre ha natura perentoria il termine di sei mesi stabilito dall'art. 305 c.p.c. per la riassunzione della causa, è meramente ordinatorio il termine, ex art. 303 stesso codice, in concreto assegnato dal giudice per la notifica dell'atto di riassunzione da parte dello istante alla controparte; ne consegue che non è preclusa la proroga di detto ultimo termine, né, in caso di sua scadenza, la concessione di altro termine per la notifica dell'atto riassuntivo, sempre che non sia decorso il semestre dall'interruzione.