(massima n. 1)
Nel corso del giudizio abbreviato non condizionato, il riconoscimento di una circostanza aggravante oggetto di una contestazione suppletiva, effettuata in violazione del divieto di cui all'art. 441, comma primo cod. proc. pen., determina una nullitą a regime intermedio della sentenza, sanabile ex art. 182, comma secondo, cod. proc. pen. non potendo essere dedotto dalla parte che vi ha assistito senza eccepirla. (Fattispecie relativa alla contestazione suppletiva dell'aggravante delle pił persone riunite, di cui all'art. 629 comma secondo cod. pen. effettuata dal P.M., presente l'imputato ed il difensore che nulla eccepirono).