(massima n. 1)
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 841 e 1064 c.c., il proprietario del fondo gravata da servitù di passaggio ha facoltà di chiuderlo, ma deve lasciare libero e comodo l'ingresso ed il transito al proprietario del fondo dominante, con la conseguenza che l'apposizione di un cancello ancorché accompagnata dalla dazione delle chiavi al proprietario del fondo dominante non comporta soltanto un minimo ed ammissibile sacrificio per quest'ultimo ove anziché consentire normalmente il libero passaggio di tutte le persone che devono servirsi del passaggio stesso per l'utilità e la comodità del fondo dominante importi in relazione allo stato dei luoghi una limitazione sostanziale al contenuto della servitù determinando una situazione di scomodità e di grave disagio per il fondo dominante. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la decisione del merito che aveva ritenuto che stante la distanza del cancello e la mancanza di un campanello e di un congegno di apertura a distanza, il proprietario del fondo dominante sarebbe stato costretto a particolari attività per l'apertura e la chiusura del cancello stesso e quindi ad esporsi a disagi e pericoli).