(massima n. 1)
Nel giudizio di legittimitā, l'attivitā di notificazione dell'elenco delle produzioni, di cui all'art. 372 cod. proc. civ., deve essere effettuata su impulso del difensore munito della procura speciale e non di quello soltanto domiciliatario, con la conseguenza che, la notificazione effettuata da quest'ultimo ai sensi della legge 21 gennaio 1994 n. 53 (il cui art. 1 attribuisce il potere notificatorio al difensore munito di procura) č nulla. Tuttavia, se la controparte contraddice sulle risultanze della produzione senza lamentare e dimostrare il pregiudizio che la eccepita nullitā le avrebbe arrecato quanto alla possibilitā di svolgere il contraddittorio sui documenti nella sua pienezza, la nullitā stessa rimane sanata e la produzione deve considerarsi esaminabile dalla Corte.