(massima n. 2)
Le attribuzioni della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli, istituita dall'art. 17 del D.Lgs. 27 febbraio 1919, n. 219 (convertito nella L. 24 agosto 1921, n. 1290), sono espressamente estese dall'art. 18 del citato D.Lgs. n. 219 del 1919 alle controversie inerenti ai crediti indennitari di cui all'art. 46 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e tale estensione non trova deroga nella disciplina speciale delle espropriazioni per interventi straordinari nelle aree colpite dagli eventi sismici, dettata dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, mentre la problematica circa i presupposti per accordare nel caso concreto gli indennizzi previsti dal citato art. 46 L. 25 giugno 1865, n. 2359 č influente al diverso fine del fondamento nel merito delle relative domande. La disciplina di cui ai menzionati artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 219 del 1919 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso, per i quali l'abrogazione disposta dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, non opera, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 57, primo comma, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 medesimo (come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302).