(massima n. 1)
Il requisito dell'apparenza della situazione di asservimento necessaria per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è legato, ai sensi dell'art. 1061, secondo comma, c.c., alla oggettiva visibilità delle opere destinate all'esercizio della servitù e prescinde, quindi, dalla conoscenza, in concreto, della loro esistenza da parte del proprietario del fondo che si assume asservito, dipendendo, piuttosto, da univoci segni obiettivamente visibili, anche se solo saltuariamente ed occasionalmente, dall'esterno o da un luogo in cui il proprietario del predetto fondo abbia potere di accedere liberamente.