(massima n. 1)
Sia nel delitto di violenza privata che in quello di minaccia, la tutela penale tende a garantire la libertā psichica dell'individuo nella sua volontaria esplicazione. Per la sussistenza della minaccia č sufficiente che l'agente eserciti la sua azione intimidatoria in senso generico, trattandosi di reato formale con evento di pericolo immanente nella stessa azione. La violenza privata presenta, invece, un quid pluris, essendo la minaccia diretta a costringere taluno a fare tollerare od omettere qualcosa, con evento di danno costituito dall'essersi l'altrui volontā estrinsecata in un comportamento coartato.