(massima n. 1)
Integra il reato di minaccia aggravata dall'uso delle armi (art. 612, comma secondo, c.p.) e non quello di estorsione aggravata (art. 629, comma secondo, c.p.), la condotta di colui il quale, dopo aver avuto un rapporto sessuale con una prostituta, usi minaccia alla donna per impedirle di richiedere il pagamento della somma pattuita, atteso che quest'ultima non può mai formare oggetto di un credito esigibile ma solo di una obbligazione naturale nascente da un contratto nullo, perché avente causa illecita.