(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 612 c.p., la minaccia, valutata con un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, oggettive e soggettive, deve essere idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, anche se il turbamento psichico non si verifichi in concreto. Si tratta infatti di reato di pericolo, che si consuma nel momento in cui l'azione intimidatoria sia portata a conoscenza del soggetto passivo. (Nella specie č stata ritenuta la minaccia aggravata in considerazione del tempo di notte, della pluralitā dei soggetti minaccianti, della presenza di una pistola che, per la sua sagoma, si intravede facilmente anche nella penombra e che anzi ha maggiore efficacia intimidatrice).