(massima n. 1)
Nel delitto di minaccia, il dolo, quale componente del fatto contestato, consiste nella cosciente volontā di minacciare ad altri un ingiusto danno ed č diretto a provocare l'intimidazione del soggetto passivo, senza che sia necessario che in tale volontā sia compreso il proposito di tradurre in atto il male minacciato. Infatti, oggetto del delitto č unicamente l'azione intimidatrice.