(massima n. 1)
Per la sussistenza del delitto di minaccia non č sufficiente la prospettazione di un male futuro, essendo altresģ necessario che il verificarsi del detto male dipenda dalla volontą dell'agente. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che potesse ravvisarsi minaccia nelle parole dell'imputato, il quale si era limitato ad affermare che il figlio aveva problemi psichici e che aveva «preso una fissazione» per la persona offesa, contro la quale avrebbe anche potuto puntare un coltello).