(massima n. 1)
Il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l'autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata č un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontā altrui e l'evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l'ha subita. (Fattispecie di violenza privata per minaccia consapevole di danno ingiusto sospensione di lavori edili e spese dei giudizi amministrativi per arbitrario esercizio dei poteri del sindaco).