(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di minaccia, si richiede la prospettazione di un male futuro ed ingiusto — la cui verificazione dipende dalla volontà dell'agente — che può derivare anche dall'esercizio di una facoltà legittima la quale, tuttavia, sia utilizzata per scopi diversi da quelli per cui è tipicamente preordinata dalla legge. (Fattispecie nella quale la frase oggetto di incriminazione — l'imputato aveva detto all'interlocutore che «aveva lui le persone giuste per fargli cambiare idea» — era stata pronunciata nell'ambito di un contrastato rapporto lavorativo, in riferimento ad obbligazioni assunte ed è stata perciò reputata inidonea a comportare una comminatoria di «ingiusto» danno anche in ragione della sua genericità).