(massima n. 1)
Non integrano il delitto di minaccia le locuzioni intimidatrici espresse in forma condizionata quando siano dirette, non gią a restringere la libertą psichica del soggetto passivo, ma a prevenirne un'azione illecita o inopportuna e siano rappresentative della reazione legittima determinata dall'eventuale realizzazione di dette azioni. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso che l'espressione «se vedi Attilio digli che se si appoggia alla mia macchina in modo provocatorio io l'ammazzo» integri il delitto di minaccia, avuto riguardo al contesto in cui era stata proferita concernente soggetti adusi ad utilizzare messaggi convenzionali, tali da escludere la serietą della frase minatoria, costituente una sorta di avvertimento condizionato alla ostentazione di un comportamento provocatorio).