(massima n. 1)
L'ingiustizia del male minacciato e, quindi, l'illegittimitą del fatto costituente il delitto di cui all'art. 612 c.p., non viene meno se non risulti ingiusto il motivo posto a base dell'azione criminosa, a meno che non appaiano legittimi tanto il male minacciato quanto il mezzo usato per l'intimidazione.